Pratiche Conto Termico 2.0 GSE

Pratiche Conto Termico 2.0 GSE

Il Conto Termico 2.0 del GSE permette di accedere ad un meccanismo di sostegno che incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

beneficiari sono Pubbliche Amministrazioni, Imprese e Privati che potranno accedere a tale sostegno attraverso le procedure di accesso diretto per gli apparecchi a catalogo oppure a prenotazione.

Gli incentivi sono regolati da contratti di diritto privato tra il GSE e il Soggetto Responsabile. Gli incentivi sono corrisposti dal GSE nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di intervento e della sua dimensione, oppure in un’unica soluzione, nel caso in cui l’ammontare dell’incentivo non superi i 5.000 euro.

Grazie alla fiducia dei nostri clienti, siamo riusciti a diventare degli esperti del Conto Termico redigendo oltre +5000 Pratiche Conto Termico, gestendo oltre +2.000.000 € di incentivo, riqualificando abitazioni, attività commerciali, intere strutture alberghiere ed interi reparti ospedalieri.

 

Quali sono gli interventi incentivabili?

Pratiche Conto Termico. Il DM 16/02/2016 aggiorna la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione.

La nuova disciplina concorre al raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l’efficienza energetica di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28/2011, e dall’articolo 7 del decreto legislativo 102/2014.

Certificato APE e Diagnosi Energetica

Pratiche Conto Termico. Il GSE ha previsto un Incentivo specifico per la Diagnosi energetica e la Certificazione Energetica, solo per gli interventi che le prevedono obbligatoriamente e se elaborate contestualmente ai suddetti. In questi casi l’incentivo specifico non concorre alla determinazione dell’incentivo complessivo nei limiti del valore massimo erogabile per gli interventi.

Nel caso in cui la Diagnosi energetica e la Certificazione energetica non dovessero essere obbligatorie, le spese professionali sostenute possono comunque rientrare nelle spese ammissibili. Per le Amministrazioni pubbliche l’incentivo è previsto nella misura del 100% della spesa mentre per i Soggetti privati è ridotto al 50% della spesa.

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